SEGNALO 231

whistleblowing

Modello 231 – Segnalazioni

La legge 30 novembre 2017 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, già disciplinava la protezione del dipendente che segnalava condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Oggi con la Legge n. 127 del 04/08/2022 in vigore dal 10 settembre 2022, legge delega di recepimento della Direttiva europea n. 1937/2019 è stata introdotta la normativa inerente la protezione di tutte le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva sul whistleblowing); l’obiettivo della Direttiva UE 2019/1937 è quello di garantire un’adeguata tutela alle persone che lavorano nel settore pubblico o privato, le quali decidano di segnalare illeciti (violazioni del diritto dell’Unione che ledono pubblici interessi) di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, si ritiene necessario rafforzare la tutela dei segnalanti: introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri; garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni. Tra le violazioni del diritto dell'Unione Europea che ricadono nell'ambito di azione della direttiva vi sono, tra le altre, quelle relative alla disciplina degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e sicurezza dei trasporti, alla prevenzione del terrorismo e riciclaggio; alla tutela dei dati personali e alla tutela dell’ambiente. I soggetti a cui viene garantita la protezione sono sia i lavoratori individuati ai sensi dell’articolo 45 paragrafo 1 TFUE sia le persone fisiche che, pur non essendo lavoratori nel senso indicato dalla norma, si trovino in una situazione di vulnerabilità nell’ambito della loro attività professionale e pertanto sono esposti al rischio di ritorsioni in caso di segnalazioni. La Direttiva estende dunque la protezione al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell’Unione o di Paesi terzi, per le loro attività professionali, indipendentemente dal tipo e se si tratti o meno di attività remunerate, hanno accesso privilegiato a informazioni rilevanti e siano esposte al rischio di ritorsioni. Il novero dei soggetti tutelati è molto ampio, potendo rientrare nella categoria, ad esempio, anche consulenti, fornitori, subappaltatori, volontari, azionisti. La protezione al whistleblower è assicurata se il segnalante ha ragionevole motivo di credere che l’informazione riferita sia vera e rientri nel perimetro della Direttiva. Questo aspetto è essenziale per contrastare le segnalazioni dolose, futili e infondate, salvaguardando invece la posizione di chi abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede.

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